Non spetta l’agevolazione prima casa per l’immobile accatastato in A/10 (ufficio/studio)


Il Comune di Latina ha impugnato per Cassazione la sentenza CTR Lazio che aveva respinto l’appello avverso la decisione CTP in accoglimento del ricorso contro l’accertamento ICI relativo agli anni 2008-2009. La CTR ha sostenuto che l’immobile oggetto dell’avviso era qualificabile prima casa, alla luce del certificato di residenza del contribuente e delle utenze pagate per uso domestico. Il Comune ha sostenuto la nullità della sentenza per non avere tenuto conto delle risultanze catastali, che qualificavano l’immobile adibito ad uso ufficio/studio (cat. A/10)  e la destinazione d’uso sarebbe stata arbitrariamente modificata dal contribuente, La Suprema Corte, con l’Ordinanza n. 8017/2017 –  Sez. VI Civ. – ha dichiarato che ai fini dell’applicazione del trattamento esonerativo ICI rileva l’oggettiva classificazione catastale dell’immobile, che se iscritto nella categoria A/10 è soggetta ad imposta. Spetta al contribuente impugnare l’atto di classamento se ritiene erronea l’iscrizione attribuita. Per tale motivo, la Corte ha cassato la sentenza impugnata ed ha rinviato alla CTR, in diversa composizione, che si atterrà al principio sopra esposto. Con altra Ordinanza, Sez. VI Civ., n. 4467/2017, la Cassazione ha disposto il rinvio alla CTR, su analoga questione sollevata dal Comune di Latina relativa ad  accertamenti ICI.

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