Legittima la gara unica per la scelta del socio privato e per l’affidamento di un servizio pubblico locale
Il Comune di Teramo ha svolto una gara per la scelta del socio privato partner di una società mista alla quale affidare la gestione del servizio di igiene ambientale, nonché dei servizi cimiteriali, segnaletica stradale, manutenzione aree verdi e verifica impianti termici. Un operatore del settore ha impugnato il Bando di gara per violazione della normativa comunitaria sulla libera concorrenza poiché con la stessa gara, senza alcuna motivazione, l’Ente ha inteso scegliere il socio privato ed affidare alla società mista la gestione dei servizi. Il TAR ABRUZZO, con la sentenza n. 152/2017, SEZ. I – ha ritenuto in primo luogo che, ratione tempori, non trova applicazione la disposizione dell’art. 5, c. 1, del d.lgs n.175/2016, poiché l’obbligo di motivare la scelta organizzativa non inerisce al Bando, bensì al provvedimento “A MONTE” con cui il Comune decida il modello di gestione pel partenariato pubblico privato. In secondo luogo, è da ritenere conforme ai principi accolti in giurisprudenza, la scelta del SOCIO OPERATIVO per l’affidamento dei servizi pubblici locali ad una società mista che risponda ai requisiti previsti dall’articolo 17, commi 1 e 3 del d.lgs n.175/2016 e cioè: che vi sia una sostanziale equiparazione tra gara per l’affidamento e gara per la […]
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