Il Centro commerciale è luogo aperto al pubblico e paga l’imposta di pubblicità
La Cassazione ha esaminato la questione della tassabilità ai fini della relativa imposta comunale disciplinata dal d.lgs n.507/1993 dei cartelli pubblicitari esposti all’interno di una struttura commerciale, per i quali il Comune aveva emesso AVVISI DI ACCERTAMENTO per le annualità 2006/2010. La CTR della Puglia aveva ritenuto non sussistere il requisito impositivo di cui all’art. 5 del d.lgs n.507/1993 in quanto il Centro Commerciale non poteva considerarsi LUOGO APERTO AL PUBBLICO dal momento che esisteva un cancello di accesso presidiato per il controllo di chi entrava e l’ingresso era consentito solo ai soggetti abilitati alle operazioni che si potevano effettuare all’interno. Sul ricorso proposto dalla società concessionaria per conto del Comune delle attività di ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE del tributo, la Cassazione, con l’Ordinanza n. 6714/2017 della Sez. V Civile, ha ritenuto in primo luogo di uniformarsi al principio più volte affermato dallo stesso Organo secondo cui LUOGO APERTO AL PUBBLICO deve essere considerato quello comunque accessibile a chiunque si adegui al regolamento che disciplina l’ingresso, richiamando ad esempio le pronunce riguardanti la pubblicità effettuata negli spazi interni alle stazioni ferroviarie, il cui accesso è consentito solo ai possessori del biglietto di viaggio o della targa indicativa di uno studio professionale, […]
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