Esente da ICI l’attività didattica dell’ente religioso se svolta senza fine di lucro


La CTR Sardegna ha rigettato l’appello della CASA SALESIANA relativo ad un accertamento ICI per l’anno 2003 di un immobile destinato ad attività didattica. Nel ricorso per Cassazione l’ente religioso ha denunciato, fra le altre, la errata applicazione della norma di cui all’art. 39 del D.L. n.223 del 2006 sul presupposto che questa avesse natura interpretativa e non innovativa, nonché la falsa applicazione dell’art. 7, lettera i) del D.Lgs. n. 504/1992 ritenendo legittimo l’accertamento solo in base alla natura commerciale dell’attività svolta e non sul requisito soggettivo dell’ente stesso. La Suprema Corte ha disatteso i motivi di ricorso affermando, in primo luogo, che l’accertamento relativo all’anno 2003 pone in rilievo il testo originario dell’art. 7, lettera i) del D.Lgs. 504/1992, a mente del quale sono esenti dall’imposta gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art. 87, comma 1, lettera c) del TUIR 917/1986 destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche…..nonchè delle attività di cui all’art. 16, lettera a), della L. n.223/1985, che definisce ATTIVITÁ DI RELIGIONE O DI CULTO quelle dirette alla cura delle anime ed all’esercizio del culto e che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale. Non viene quindi in rilievo […]

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