Il contribuente è sempre penalmente responsabile, anche se il commercialista non presenta la dichiarazione


          Corte Cassazione sentenza n.16958 del 29.03.2012 L’attività professionale dei soggetti che operano nel settore tributario (avvocati, revisori dei conti, commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro, ecc.) si caratterizza per la varietà, molteplicità e complessità degli incarichi e funzioni svolte. Proprio a tale peculiarità deve ricondursi la diversità dei possibili profili di responsabilità applicabili e, conseguentemente, la scelta di prendere in esame, in questa sede, i profili di responsabilità che fanno riferimento all’attività di consulenza e di assistenza in materia tributaria, come specificazione del più ampio esercizio della professione intellettuale. Il consulente fiscale – al pari di ogni altro professionista – esercita una professione di natura intellettuale, disciplinata dagli artt. 2222 e ss. c.c.. Dal momento del conferimento dell’incarico si instaura tra il professionista ed il cliente un rapporto che attribuisce al creditore (cliente) la pretesa di esigere lo svolgimento della specifica attività oggetto del contratto. Da ciò deriva che, in termini più generali, il consulente fiscale ha nei confronti del proprio cliente una responsabilità di natura contrattualeche implica, in caso di inadempimento, l’obbligo da parte del consulente di risarcire i danni subiti dal cliente. Accanto alla disciplina civilistica, peraltro, si colloca anche la normativa di natura […]

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20 giugno 2017


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