Ingiunzione di pagamento: chi firma l’atto
La recente sentenza della CTP di Firenze n. 418 del 9 marzo 2017, offre lo spunto per argomentare su un tema complesso e spesso sottovalutato, relativo alla competenza dell’adozione dell’ingiunzione fiscale. Il caso vede protagonista un comune che affida la sottoscrizione (e dunque l’adozione) del titolo coattivo a uno studio legale, conferendo a tal fine apposito mandato. La commissione ritiene che il funzionario del Comune non abbia il potere, in base alle disposizioni normative vigenti, di delegare un legale esterno all’amministrazione ad emettere una ingiunzione fiscale ex r.d. 639/1910 in quanto, ancorchè l’ingiunzione assuma anche la funzione di atto di precetto, è comunque e prioritariamente un atto amministrativo e perciò di esclusiva competenza del funzionario dirigente incaricato, come espressamente previsto dall’art. 2 del citato decreto. A corollario dell’assunto si richiama l’attenzione sulla formulazione dell’atto oggetto di controversia, che deve essere redatto nello stile degli atti amministrativi. La confusione in cui può incorrere il funzionario nel pensare che un professionista privato possa agire per suo nome e conto, è probabilmente dovuta anche alla complessità dei modelli organizzativi che un comune può adottare. La riscossione coattiva delle entrate pubbliche gode di una disciplina legislativa privilegiata rispetto al recupero del credito di diritto […]
Attenzione!Per visualizzare il contenuto dell'articolo è necessario essere autenticati!
Per accedere fai click
quiSe non sei abbonato clicca
qui per richiedere l'attivazione di un utenza