Niente agevolazione ICI per il terreno agricolo concesso in locazione
Il Comune di Correggio ha impugnato la sentenza della CTR riguardante un avviso di accertamento ICI relativo all’anno 2005, la quale aveva ritenuto che, malgrado il terreno fosse edificabile, dovesse applicarsi la norma agevolativa di cui agli articoli 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, e 9 del D.Lgs. n. 504/1992 in quanto risultava coltivato sulla base di un contratto di affitto con una Azienda agricola nella quale la contribuente operava in veste di coadiuvante. La Cassazione, con l’Ordinanza n.11979/2017 della Sez. VI CIV., ha accolto il ricorso nella considerazione che, alla luce del principio affermato con precedenti sentenze nn. 10144/2010 e 4093/2015, perché un fondo possa beneficiare in tema di ICI dei criteri di calcolo previsti per i terreni edificabili destinati a fini agricoli, è necessaria, oltre alla effettiva destinazione agricola, la conduzione diretta da parte del contribuente. Nel caso di specie, la contribuente, iscritta negli elenchi dei coltivatori diretti e proprietaria del fondo, non risulta coltivarlo direttamente, bensì di averlo concesso in locazione al figlio, titolare dell’impresa agricola, rimanendo irrilevante la mera qualifica di coadiuvante della stessa nella suddetta impresa.
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