Inammissibile per la Consulta la questione di legittimità del blocco degli aumenti dei tributi locali
Con la sentenza n. 135/2017, depositata il 7 giugno 2017, la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione sollevata dalla Regione Veneto di legittimità dell’art. 1, comma 26, della Legge di stabilità 2016 (n. 208/2015) il quale, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, ha disposto la sospensione dell’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedano aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni ed agli enti locali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015. La Corte ha ritenuto fondata la eccezione di inammissibilità del ricorso, formulata dall’Avvocatura Generale dello Stato, per genericità dello stesso, che si limiterebbe a richiamare i parametri che si presumono violati, senza esporre in che modo essi risultino incisi. Ciò con riferimento alla costante giurisprudenza della stessa Corte, la quale ha affermato che “nella impugnazione in via principale, il ricorrente non solo deve, a pena di inammissibilità, individuare l’oggetto della questione prospettata, ma ha anche l’onere di esplicitare una motivazione chiara ed adeguata in ordine alle specifiche ragioni che determinerebbero la violazione dei parametri che assume incisi, dovendo, quindi, evidenziare e […]
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