Non è soggetto ad ICI il fabbricato in stato di degrado iscritto nella categoria catastale F/2
La CTR della Sicilia, accogliendo l’appello di un Comune ha ritenuto legittimo l’AVVISO DI ACCERTAMENTO ICI con riguardo ad un’area comprendente terreni agricoli, nonché fabbricati fatiscenti costituiti da una villa padronale, da palazzine ad uffici ed opifici industriali risalenti ad una preesistente dismessa acciaieria. La sentenza ha ritenuto corretta l’applicazione dell’ICI sulla porzione di area sulla quale insistevano i fabbricati fatiscenti (iscritti nella categoria catastale F/2) determinando la base imponibile propria delle aree edificabili, avendo il PRG del Comune individuato tale area a destinazione urbanistica produttiva, con possibilità di interventi manutentivi sugli opifici preesistenti. Nel ricorso per cassazione, la società proprietaria dell’area ha sostenuto la nullità della sentenza per omessa o insufficiente pronuncia sui motivi di opposizione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 6, del decr. legisl. n. 504/1992, non vertendosi nella specie, di utilizzazione edificatoria mediante opere di realizzazione, recupero o demolizione, bensì di attività edilizia di manutenzione non concretamente attuabile stante la situazione di totale ed irreversibile “collabenza” degli edifici. Ad avviso della Suprema Corte, con la sentenza n. 17815/2017 della Sez. V Civile, la CTR si è soffermata ad illustrare con precisione e correttezza la determinazione della base imponibile sulla scorta del PRG del Comune e sulla […]
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