Il pilastro normativo dell’ingiunzione fiscale rafforzata confermato dalla Cassazione
La Cassazione mette ordine al giochetto delle abrogazioni delle norme che permettono l’utilizzo dell’ingiunzione fiscale. Al centro della vicenda la disposizione di legge più importante per l’applicazione dell’ingiunzione da parte di comuni, concessionari e società pubbliche, inserita nell’articolo 36 comma 2 del DL 248/2007 La riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate degli enti locali continua a potere essere effettuata con: a) la procedura dell’ingiunzione di cui al rd 639/1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del DPR 602/73, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall’ente locale o è affidata ai soggetti di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 446/97; b) la procedura del ruolo di cui al dpr 602/73, se la riscossione coattiva è affidata agli agenti della riscossione. Questa norma è il perno del sistema di riscossione pubblica delle entrate locali che individua solo due strumenti semplificati di azione: l’ingiunzione e la cartella di pagamento. Rispetto alla versione del DL 209/2002, articolo 4, che per la prima volta dava la possibilità solo ai comuni e ai concessionari iscritti all’albo di applicare la forma rafforzata dell’ingiunzione ricorrendo al Titolo II del DPR […]
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