Paga la TOSAP l’occupazione con i cassonetti dell’azienda che svolge in appalto il servizio rifiuti


L’occupazione di suolo pubblico con i cassonetti da parte dell’azienda che svolge in appalto il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani è soggetta alla TOSAP, non potendo godere della esenzione prevista nel decr. legisl. n. 507/1993, art. 49,comma 1, lettera a) (esenzione per gli enti territoriali) e lettera e) (occupazione di suolo pubblico con impianti dei quali è prevista la devoluzione gratuita in favore del Comune al termine della concessione). È quanto ha deciso la Corte di Cassazione – Sez. V Civile – con la sentenza n.22490/2017, sul ricorso proposto dalla soc. ICA concessionaria dell’accertamento e della riscossione del tributo, avverso la sentenza della CTR Lombardia che ha confermato la decisione CTP Pavia di annullamento degli AVVISI TOSAP per gli anni 2005/2008 relativi ad occupazioni dell’ASM con i contenitori per la raccolta dei rifiuti. La società ricorrente ha censurato la sentenza CTR peravere escluso il presupposto della tassazione sul rilievo che l’esecutore del servizio rifiuti opera solo come mero sostituto del Comune, in tal modo equiparando il soggetto pubblico titolare del diritto ed il soggetto privato incaricato della esecuzione del servizio. La Suprema Corte ha rilevato come nel caso di specie non si possa parlare di mancanza del presupposto […]

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20 giugno 2017


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