Il rimborso della tariffa del servizio idrico si prescrive in cinque anni


Il servizio idrico integrato è regolamentato sia dall’art. 9, comma 2, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (la cosiddetta “legge Galli”) che dell’art. 150 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (il supposto “Codice dell’ambiente”) che hanno chiarito che gli aspetti organizzativi e gestionali ad esso relativi debbano trovare regolamentazione nella normativa di carattere generale contenuta nell’art. 113 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali), recentemente integrata nell’applicazione dall’art. 23-bis del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella Legge 6 agosto 2008, n. 133. Inoltre, la norma di cui all’art. 23-bis è riferibile al servizio idrico integrato in quanto pertinente a tutti i servizi pubblici locali, prevalendo sulle relative disposizioni di settore con essa incompatibili (comma 1 dell’art. 23-bis), con conseguente abrogazione, nelle parti contrastanti, dello stesso art. 113 del d.lgs. n. 267 del 2000 (in terminis, il comma 11 dell’art. 23-bis citato). La nozione di «servizio idrico integrato», inteso quale «insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue», dapprima prevista dall’art. 4, comma 1, lett. f), della “legge Galli” e, poi, ripresa dall’art. 141, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006 ha rappresentato il […]

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