L’Avviso di liquidazione tarsu è atto facoltativo non impugnabile nei termini di legge
La società AMA (Azienda Municipale Ambiente spa) che gestisce il Servizio Rifiuti notificava alla Soc. Gestione Tubi un AVVISO DI LIQUIDAZIONE della Tarsu, con relativa fattura comprensiva della tariffa, maggiorata del trenta per cento per sanzioni, oltre interessi da quantificare, ed il concessionario della riscossione (Gerit) notificava la CARTELLA DI PAGAMENTO. I due Atti venivano impugnati separatamente dinanzi alla CTP che riuniva i ricorsi e li accoglieva. La CTR LAZIO accoglieva parzialmente l’appello di AMA assumendo che nella specie doveva essere applicato il trenta per cento della parte variabile della tariffa in proporzione alla quantità dei rifiuti avviati direttamente al recupero e documentati dal contribuente. Nel ricorso per Cassazione avverso la sentenza CTR l’AMA ha eccepito in primo luogo che il ricorso del contribuente avverso la CARTELLA DI PAGAMENTO avrebbe dovuto dichiararsi inammissibile perché tardivo ai sensi dell’art. 21 del decr. legisl. n. 546/1992 poiché diretto a contestare la pretesa tributaria e non vizi formali della cartella stessa, che era stata preceduta dalla notifica della FATTURA/AVVISO DI LIQUIDAZIONE contenente l’indicazione puntuale e completa dei presupposti per la imposizione e delle somme da pagare. Su tale motivo di ricorso, la Cassazione, Sez. V Civile, con la sentenza n.26637/2017 del 10 novembre […]
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