C.T.R.MILANO sentenza n 27 del 5.03.2012
La notifica di un atto tributario implica il perfezionamento di un’attività attraverso la quale, secondo le disposizioni vigenti, il provvedimento ablatorio obbligatorio viene portato nella sfera di conoscenza del destinatario. Si tratta di un’attività che si fonda sulla natura recettizia degli atti impositivi che, solo a seguito di un procedimento notificatorio giuridicamente corretto, possono considerarsi legalmente conosciuti dal soggetto passivo del rapporto obbligatorio. Ne consegue che solo quando l’attività notificatoria sarà stata portata a compimento dai soggetti ai quali ne compete l’esercizio, ed entro i prescritti limiti temporali, potrà considerarsi, almeno in ordine a detti profili, immune da censure prospettabili in sede processuale ed extragiudiziale. Allora si deve ritenere nullo il ruolo formato in capo alla società estinta in quanto la pretesa fiscale deve essere rivolta nei confronti di soci o liquidatori, ovvero di soggetti fiscalmente responsabili. Per i giudici milanesi, difatti, “.. .La società (…) srl è stata cancellata dal registro delle imprese in data 27.11.2008, mentre l’avviso di accertamento impugnato è stato notificato alla stessa in data successiva, cioè il 19.12.2009. Fondamentale importanza, ai fini della definizione della controversia, assume la soluzione della questione in ordine all’estinzione della società appellante, con riferimento all’art. 2495 del CC. A mente di tale disposizione, la cancellazione della società ha efficacia costitutiva e le eventuali azioni dei creditori insoddisfatti, tra cui l’Amministrazione tributaria, può essere intentata soltanto nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. Nel caso di specie l’accertamento è stato erroneamente effettuato nei confronti della società e notificato al sig. (…), in qualità di rappresentante legale e liquidatore. L’A.F. in qualità di soggetto creditore insoddisfatto avrebbe dovuto agire nei confronti dei soci o del liquidatore, ai sensi della seconda parte dell’articolo citato. È opportuno, a tal riguardo, riportare la sentenza della Suprema Corte 22 febbraio 2010, n. 4062, la quale ha statuito” ai sensi dell’art. 2495, 2° comma, nel testo introdotto dall’art. 4 del D. Lgs. 16 gennaio 2003, n.6, ed entrato in vigore il 1° gennaio 2004, la cancellazione dal registro delle imprese produce estinzione della società anche in presenza di crediti insoddisfatti e di rapporti non ancora definiti “. La cancellazione determina l’estinzione della persona giuridica, con decorrenza della formalità, dalla pubblicità nel Registro delle Imprese.
A cura di s.m. e t.c.
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