Inesistente per la Cassazione la notifica dell’accertamento ICI tramite posta privata in data anteriore alla nuova normativa


“La notifica da parte del Comune di un ACCERTAMENTO ICI tramite Agenzia privata deve ritenersi inesistente e non suscettibile di sanatoria in quanto l’art.4, lettera a) del D.lgs. n.261/1999 stabilisce che sono effettuate in via esclusiva dalle Poste Italiane spa le notificazioni degli atti giudiziari di cui alla Legge 890/1982, tra cui vanno annoverate quelle degli atti tributari sostanziali e processuali”. É quanto emerge dall’orientamento della giurisprudenza di legittimità. La Corte di Cassazione, Sez. VI Civile, con l’Ordinanza n. 2173/2018, pubblicata il 29 gennaio 2018, decidendo sul ricorso proposto dalla ISCHIA srl avverso la sentenza della CTR Campania relativa ad un AVVISO DI ACCERTAMENTO ICI 2008 del Comune di Ischia, ha ritenuto di condividere tale orientamento anche alla luce della modifica legislativa introdotta con l’art. 1, comma 57, lettera b) della Legge n. 124/2017, che ha abrogato la citata disposizione di cui all’art. 4 del D.lgs. n. 261/1999, con entrata in vigore dal 10 settembre 2017. L’abrogazione in parola comporta la soppressione dell’attribuzione in esclusiva alle POSTE ITALIANE SPA, quale fornitore del servizio postale universale, dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari, ai sensi della L. n. 890/1982, nonché dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni al Codice […]

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