Non occorre la relata di notifica se la ricevuta della raccomandata postale contiene tutti i dati necessari


La Corte di Cassazione, Sez. VI Civile, con l’Ordinanza n. 2549/2018, in data 1 febbraio 2018, è intervenuta a decidere sul ricorso proposto da EQUITALIA avverso la sentenza della CTR Puglia che aveva confermato l’annullamento dell’AVVISO DI INTIMAZIONE notificato per mancato pagamento IRAP/2005. La decisione della CTR era motivata dalla genericità e poca leggibilità della documentazione prodotta dall’Agente della Riscossione in copia informe, non idonea ad individuare le modalità procedurali di notificazione ed il soggetto ricorrente, nonché la riferibilità dell’avviso di riferimento ad un determinato atto della procedura notificatoria ed a quant’altro occorra per avere certezza che l’atto sia entrato nella sfera di conoscenza e/o conoscibilità dell’interessato: in buona sostanza, per non avere Equitalia adempiuto all’onere probatorio ed essersi limitata ad affermare apoditticamente l’avvenuta regolare notifica della cartella senza allegare gli indispensabili documenti dimostrativi. La Suprema Corte ha ritenuto fondato il motivo esposto dalla ricorrente circa l’avvenuta produzione in giudizio della fotocopia dell’avviso di ricevimento contenente il numero di riferimento del documento fiscale notificato con raccomandata, il nominativo e l’indirizzo completo del contribuente destinatario, la data di ricezione della raccomandata stessa, la firma con le generalità del familiare convivente ed il timbro postale. Ha ricordato inoltre, la Corte, che costituisce […]

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