La mancata motivazione dell’Avviso di Accertamento Tarsu deve essere testualmente spiegata nel ricorso per Cassazione
Il Comune di Nettuno ha prodotto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della CTR Lazio che aveva accolto l’appello del contribuente contro la decisione negativa della CTP, avente ad oggetto un AVVISO DI ACCERTAMENTO TARSU riguardante un’area scoperta destinata a parcheggio ed al transito di autoveicoli, quindi, secondo la CTR non produttiva di rifiuti poiché non utilizzata per l’attività commerciale. Nel ricorso il Comune ha censurato per violazione e falsa applicazione dell’art.3 della Legge n. 241/1990 e dell’art. 71 del D.lgs. n. 507/1993 la sentenza CTR impugnata, per avere questa ritenuto l’AVVISO non adeguatamente motivato, generando in tal modo confusione tra motivazione dell’atto impositivo e la prova della pretesa tributaria. La Suprema Corte, Sez. V Civile, con l’Ordinanza n.3801/2018, pubblicata il 16 febbraio 2018, ha giudicato inammissibile il ricorso del Comune per violazione del “canone di autosufficienza” nel senso che, nel giudizio tributario, qualora il ricorrente censuri la sentenza CTR sotto il profilo del vizio di motivazione dell’AVVISO DI ACCERTAMENTO, è necessario che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto atto che si assumono erronei o pretermessi, al fine di consentire la verifica della censura solo tramite l’esame del ricorso, essendo il predetto Avviso non un atto […]
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