Non viola la Costituzione la legge sulla rottamazione delle entrate regionali
La Regione Toscana ha impugnato alcuni articoli del D.L. n. 193/2016, convertito in L. n. 225/2016 recanti disposizioni per la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (c.d.rottamazione) nella parte in cui dispongono che per le entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di INGIUNZIONE FISCALE ex R.D. n. 639/1910, notificate negli anni dal 2000 al 2016, i medesimi enti territoriali possono stabilire, con le forme previste dalla vigente legislazione, l’esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate; inoltre, per le entrate riscosse mediante RUOLO, la rottamazione è da ritenersi obbligatoria, anche per le entrate regionali. Secondo la Regione, le norme citate violerebbero la Costituzione nella parte in cui non prevede la esclusione della rottamazione per i tributi di competenza regionale, in contrasto con l’autonomia tributaria riconosciuta dall’art. 119 della Costituzione , determinando in tal modo una incisiva riduzione delle entrate; si verificherebbe altresì una ingiustificata ed irragionevole disparità di trattamento tra le Regioni e gli Enti locali che hanno affidato, a suo tempo, la riscossione coattiva ad Equitalia, rispetto agli enti che hanno deciso di avvalersi di concessionari privati. La Consulta, con la sentenza n. 29 del 14 […]
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