L’esenzione ICI per le attività sanitarie convenzionate se il contribuente prova l’assenza del fine di lucro


La CTR del Piemonte, accogliendo il ricorso di un contribuente avverso la sentenza CTP, aveva riconosciuto l’esenzione ICI ai sensi dell’art.7, comma 1, lettera l) del D.lgs. n.504/1992, nel presupposto che le prestazioni sanitarie effettuate nella Casa di Cura fossero convenzionate con il Servizio Sanitario Regionale. La Cassazione, Sez. VI Civile, con Ordinanza n. 3529/2018, pubblicata il 14 febbraio 2018, è intervenuta a decidere sul ricorso proposto dal Comune di Torino il quale, tra i vari motivi di censura della sentenza CTR, ha sostenuto che la Fondazione, proprietaria dell’immobile oggetto della tassazione, accreditato alle attività presso il SSN, svolge anche prestazioni diagnostiche, terapeutiche, riabilitative e di ricovero in regime non convenzionato. La Suprema Corte ha ritenuto fondati i motivi di ricorso, affermando che l’esenzione dall’ICI per gli immobili posseduti da enti pubblici e giuridici, è riconoscibile a condizione che i locali stessi siano destinati ad attività esclusivamente istituzionali tra quelle indicate nell’art. 39 del D.L. n.223/2006; l’esenzione non può essere , invece, riconosciuta alla Fondazione in esame, trattandosi di soggetto avente la qualifica di Istituto di Ricovero e Cura di Carattere Scientifico, ente ospedaliero che svolgendo attività sanitarie non può essere incluso tra i soggetti beneficiari dell’esenzione di cui all’art. […]

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