Le ingiunzioni per la riscossione coattiva debbono osservare le norme del Codice del Consumo a tutela degli utenti


L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) è intervenuta con la propria Delibera n. 27036 (pubblicata nel Bollettino n. 7 del 20 febbraio) per contestare all’ATO MESSINA 1 la violazione dell’art. 27, comma 12, del D.lgs. n.206/2005 (Codice del Consumo) per non avere ottemperato ad una precedente delibera con la quale l’Autorità aveva accertato la scorrettezza della pratica commerciale posta in essere nella richiesta di pagamento della TIA (Tariffa per l’igiene ambientale) mediante INGIUNZIONE FISCALE (ex R.D. n.639/1910) di importi dei quali non era stata accertata l’entità e l’esigibilità e nella opposizione di ostacoli all’esercizio da parte dei consumatori del proprio diritto a definire l’esatto ammontare del credito vantato dall’ATO ME 1. La vicenda scaturisce dal mancato rispetto da parte dell’ATO del provvedimento AGCM dell’agosto 2017 di diffida rispetto al comportamento di notifica delle INGIUNZIONI ritenute erronee con impedimento agli utenti dell’esercizio dell’autotutela. Il provvedimento era stato impugnato dinanzi al TAR LAZIO, che aveva respinto la domanda di sospensione, con appello in corso dell’ATO dinanzi al Consiglio di Stato. A seguito della richiesta di intervento da parte della Confederazione dei Consumatori che ha segnalato la reiterazione delle condotte oggetto del citato provvedimento dell’agosto 2017, l’AGCM ha avviato il procedimento […]

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IL BES NEL DEF

20 giugno 2017


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