Per la Corte dei Conti i gestori dell’albergo sono agenti contabili e non sostituti dell’imposta di soggiorno
La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale della Toscana, ha emesso la sentenza n. 41 del 19 febbraio 2018, relativa ad un giudizio nei confronti dei gestori di alcuni alberghi, responsabili del danno arrecato al Comune di Firenze per omesso versamento dell’imposta di soggiorno riscossa a carico dei soggetti che hanno soggiornato in tali strutture ricettive. La pronuncia si basa sul fatto che l’imposta di soggiorno, disciplinata dall’art. 4, comma 2, del D.lgs. n.23/2011, è un tributo di spettanza del Comune, i cui soggetti passivi sono coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate nel territorio comunale , mentre le modalità di applicazione e di riscossione rientrano nel potere regolamentare dell’Ente (ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n.446/1997). Per la norma, il gestore dell’albergo risulta estraneo al rapporto tributario che vede da un lato il Comune quale Ente impositore e dall’altro l’ospite tenuto al pagamento al termine della sua presenza. Qualora nel Regolamento comunale sia previsto che il gestore della struttura sia chiamato a svolgere la funzione strumentale di esazione del tributo, senza però assumere la veste di obbligato solidale (sostituto di imposta) non prevista dalla legge, lo stesso viene posto in una situazione di disponibilità materiale delle somme riscosse – le […]
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