Le aree destinate alla produzione di rifiuti speciali debbono essere dichiarate dal contribuente
La CTP di Narni aveva accolto il ricorso della soc. ALCANTARA, titolare di uno stabilimento industriale per produzione tessile, avverso gli ACCERTAMENTI TIA 2006/2009 del Comune di Narni, nella considerazione che la società produceva rifiuti speciali per i quali provvedeva all’autosmaltimento e per il fatto che per il magazzino l’Ente impositore non aveva addotto alcun elemento a conferma che tale area fosse effettivamente destinata a deposito dei prodotti, e la CTR Umbria confermava tale decisione. Nel ricorso per Cassazione il Comune ha lamentato che la sentenza CTR avrebbe omesso di affrontare il punto centrale della omessa indicazione da parte del contribuente, nella denuncia presentata ex art. 70 del D.lgs. n.507/1993, della esenzione spettante, con la conseguenza che la stessa non poteva essere fatta valere “a posteriori” in sede di giudizio. L’Ente impositore ha inoltre lamentato che la sentenza impugnata avrebbe ribaltato sul Comune l’onere della prova sulla sussistenza delle condizioni di esigibilità della tariffa, nonché la mancata valutazione dell’accertamento eseguito in contraddittorio dai rilevatori comunali, e falsa applicazione degli articoli di legge e del Regolamento comunale, atteso che la CTR avrebbe escluso erroneamente la tassabilità delle aree scoperte considerandole pertinenza dell’area produttiva. La Suprema Corte, SEZ. V CIVILE, con la […]
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