La competenza del Giudice di Pace nelle opposizioni alle sanzioni Codice della Strada rinviata alle Sezioni Unite della Cassazione
Il Giudice di Pace di Roma, nella opposizione contro Equitalia, Comune di Sabaudia e Prefettura di Viterbo relativa ad un preavviso di fermo amministrativo per sanzioni del Codice della Strada, ha dichiarato la propria incompetenza ed il Tribunale di Roma, adito in riassunzione, ha proposto istanza di regolamento di competenza ex officio, ai sensi degli articoli 45 e 47 c. 3, del c.p.c. Le ragioni dedotte dal Tribunale riguardano: il vizio di invalidità del procedimento per omessa notifica delle cartelle di pagamento, la prescrizione del credito ai sensi dell’art. 28 della Legge n. 689/1981 ed il fatto che, essendo il fermo amministrativo misura cautelare alternativa alla espropriazione forzata, qualificandosi quindi come azione di accertamento negativo, la competenza fosse da attribuire al Giudice di Pace in base al criterio della materia di cui all’art. 22 bis della L. n. 689/1981 e degli artt. 6 e 7 del decr. legisl. n. 150 del 2011, “senza alcun limite di valore”. La Corte di Cassazione, Sez. VI CIVILE, con l’ORDINANZA INTERLOCUTORIA n.4780/2018, pubblicata il 28 febbraio 2018, ha preso atto che con altre ordinanze nn. 2567-2568 e 4176 del 2017 è stata disposta la rimessione al Primo Presidente della questione relativa alla esatta qualificazione […]
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