Le agevolazioni Tarsu sugli imballaggi se il contribuente fornisce la prova delle superfici che li producono


La società che gestisce il Servizio Rifiuti in vari Comuni dell’area fiorentina ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della CTR Toscana relativa ad un ACCERTAMENTO TIA 2 dovuta al Comune di Calenzano da una Azienda che svolgeva attività di autotrasporto merci per conto terzi, la quale sosteneva la esclusione dal tributo per la circostanza che i locali producevano rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani, allo smaltimento dei quali provvedeva in proprio. La CTP di Firenze aveva accolto l’impugnativa qualificando i rifiuti in questione come imballaggi terziari che i Comuni non possono assimilare agli urbani e la CTR, confermando tale giudizio, aveva ritenuto che l’azienda aveva operato nel pieno rispetto della normativa vigente, ed aveva disapplicato il Regolamento comunale che aveva assimilato i rifiuti speciali non pericolosi agli urbani, con la conseguenza di sottrarre la ditta alla privativa comunale relativamente alla superficie dei locali produttivi dei suddetti imballaggi smaltiti in proprio. La Suprema Corte, con la Sentenza n.4960/2018, pubblicata il 2 marzo 2018, ha ritenuto di trattare unitariamente tutti i motivi di censura ed ha proceduto alla disamina del quadro normativo costituito principalmente dal Capo III del D.lgs. n.507/1993 e dal D.lgs. n.22/1997 (c.d. decreto Ronchi) il quale […]

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20 giugno 2017


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