L’aggio di riscossione sulle Cartelle esattoriali non viola la Costituzione
L’art. 17 del D.lgs. n. 112/1999 (recante il RIORDINO DELLA RISCOSSIONE) è stato dalla CTR della Lombardia sospettato di illegittimità costituzionale nel corso di un giudizio di appello avverso la sentenza della CTP di Milano che aveva rigettato il ricorso proposto dal contribuente mirato ad ottenere l’annullamento di una CARTELLA EQUITALIA nella parte riguardante i compensi di riscossione. Ad avviso della CTR, la disposizione oggetto della censura creerebbe una disparità di trattamento tra il contribuente che paghi tempestivamente la somma quantificata nell’accertamento e quello che decida di far valere in giudizio le proprie ragioni, il quale, nella ipotesi di soccombenza viene raggiunto da una CARTELLA gravata dal compenso della riscossione non ancorata al costo del servizio svolto dal Concessionario. In tale situazione, viene inoltre attribuita ad un soggetto di diritto privato (Equitalia) una posizione di preminenza e di favore nei confronti della platea dei contribuenti e degli stessi concorrenti nell’attività di riscossione in assenza di una corrispondente attività di impresa svolta secondo criteri di imparzialità della funzione pubblica di riscossione. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha sostenuto la ragionevolezza della scelta del legislatore di addossare l’onere della riscossione non sulla fiscalità generale ma sui soli soggetti “morosi”, compresi quelli […]
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