L’immobile accatastato come COLLABENTE non è imponibile ICI perché privo di rendita
Un contribuente ha impugnato dinanzi alla CTP di Verona l’AVVISO DI ACCERTAMENTO ICI IN RETTIFICA 2005/2006 del Comune di BOSCHI SANT’ANNA per un complesso immobiliare qualificato come AREA EDIFICABILE ed il ricorso veniva respinto per l’anno 2005, ritenendo legittima la tassazione, e veniva accolto per il 2006 essendo stata riconosciuta la inagibilità del fabbricato. La CTR VENETO accoglieva parzialmente il ricorso del contribuente per il 2005 e lo stesso per il ricorso del Comune relativo all’anno 2006; entrambe le sentenze venivano impugnate per Cassazione. La Corte, con l’Ordinanza n. 7653/2018, del 28 marzo 2018, disponeva la riunione dei ricorsi atteso che presentano una stretta connessione soggettiva ed oggettiva, trattandosi delle stesse parti, dello stesso immobile e della stessa imposta. La Suprema Corte ha ritenuto di dover esaminare in primo luogo per ragioni di priorità logica e di economia processuale il motivo di ricorso con cui si sostiene che non sarebbero parificabili l’ipotesi di un’area risultante dalla demolizione di un rudere e quella dell’immobile dichiarato inagibile ma non demolito: tale motivo è stato ritenuto fondato, nella considerazione che un fabbricato “COLLABENTE”, cioè in rovina, come quello di specie, è privo di ogni potenzialità funzionale e reddituale. A ciò deve aggiungersi la […]
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