Le tariffe TARSU differenziate per gli alberghi non violano il principio comunitario “chi inquina paga”


La società proprietaria di un complesso ricettivo aveva proposto ricorso alla CTP Palermo, che lo rigettava, avverso il silenzio rifiuto del Comune sulla istanza di rimborso della somma versata al Comune per la TARSU 2005. La CTR SICILIA accoglieva l’appello dichiarando dovuto il rimborso previa detrazione di quanto dovuto per lo stesso titolo in base alle tariffe applicate in precedenza, nella considerazione che il diritto del Comune a diversificare con regolamento la tassa in base a categorie omogenee dovesse essere esercitato con un’adeguata motivazione circa i parametri utilizzati, motivazione del tutto assente nell’atto normativo ritenuto illegittimo. Sul ricorso del Comune, la Corte di Cassazione, con la sentenza n.8309 del 4 aprile 2018, ha ritenuto legittima la pretesa impositiva dell’Ente basata sulla delibera consiliare di approvazione del regolamento e ha ribadito l’orientamento della stessa Corte secondo cui la previsione di una tariffa alberghiera superiore a quella applicata alle case di civile abitazione deve ritenersi del tutto corretta, posto che costituisce un dato di comune esperienza la maggiore capacità produttiva di rifiuti di uno stabile alberghiero. La Suprema Corte ha anche affermato che il principio comunitario “chi inquina paga” non è leso dalla disciplina recata dal D.lgs. n.507/1993 ed è, quindi, consentita […]

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20 giugno 2017


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