Ai fini dell’ICI, valida la prova dell’abitazione principale diversa dalla residenza anagrafica


La Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, con l’Ordinanza n.9429 del 17 aprile 2018, ha accolto il ricorso proposto da una contribuente avverso la sentenza della CTR LAZIO che aveva negato l’agevolazione prima casa solo perché il coniuge risultava risiedere in un Comune diverso da quello di ubicazione dell’immobile oggetto dell’accertamento ICI 2006. Con tale decisione il Supremo Collegio ha ribadito il principio consolidato nella giurisprudena di legittimità, secondo cui “in tema di ici, ai fini del riconoscimento dell’agevolazione prevista dall’articolo 8 del decreto legisl. n. 504/1992, per l’immobile adibito ad abitazione principale, le risultanze anagrafiche rivestono un valore presuntivo circa il luogo di residenza effettiva e possono essere superate da prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento e suscettibile di apprezzamento riservato alla valutazione del giudice di merito”. Per questo motivo, non avendo nel caso di specie i giudici di appello tenuto conto di tale principio, il ricorso è stato accolto con rinvio della causa alla CTR in diversa composizione, per il riesame del merito alla luce di quanto espresso nell’ordinanza della Cassazione.

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