L’Agente della Riscossione ed il Comune soccombenti nel giudizio di opposizione rispondono in solido delle spese processuali


L’Agente della Riscossione, soccombente nel giudizio di opposizione all’azione esecutiva della cartella esattoriale, è condannabile alle spese processuali, a nulla rilevando che lo stesso agisca per conto dell’ente titolare del credito. E’ questo il giudizio espresso dalla Corte di Cassazione –Sez. VI Civile – con l’ordinanza n. 13537/2018, relativa al ricorso proposto dal concessionario della riscossione avverso la sentenza del Tribunale di Roma che aveva accolto l’opposizione ex art. 615 c.p.c. di un cittadino per la riscossione di una cartella esattoriale emessa per il pagamento di sanzioni amministrative irrogate per violazione di norme del Codice della Strada, con la condanna in solido con il Comune di Roma alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio. Ad avviso della società ricorrente, la sentenza del Tribunale sarebbe viziata da duplice censura: la prima per avere erroneamente considerato “soccombente” la concessionaria della riscossione malgrado l’opposizione fosse stata accolta a seguio della mancata notifica del verbale di accertamento dell’infrazione da parte del Comune; l’altra, in relazione al contenuto delle norme di cui agli articoli 12 e 24 del DPR n. 602/1973, le quali conferiscono all’agente della riscossione l’obbligo ed il potere di verificare la legittimità del titolo esecutivo in base al quale è […]

Attenzione!
Per visualizzare il contenuto dell'articolo è necessario essere autenticati!

Per accedere fai click qui
Se non sei abbonato clicca qui per richiedere l'attivazione di un utenza

Fonti OnLine

QUOTIDIANI TEMATICI

Archivi

CONVEGNO

IL BES NEL DEF

20 giugno 2017


Per informazioni »