Una vicenda infinita: Iva si, Iva no sulla TIA1 e sulla TIA2


La Corte di Cassazione è intervenuta nuovamente a pronunciarsi sulla questione dell’IVA sulla tariffa rifiuti TIA 1 e TIA 2, che aveva per anni coinvolto Commissioni Tributarie, Cassazione, Corte Costituzionale, in relazione alle norme recanti la disciplina dell’entrata in oggetto. L’Ordinanza della III Sez. Civile della Cassazione reca il n. 16332/2018, pubblicata il 21 giugno 2018. Trae origine da una decisione del Giudice di Pace di Venezia di rigetto della opposizione avverso un decreto ingiuntivo con il quale veniva chiesto il rimborso dell’IVA pagata su una fattura della TIA (Tariffa Igiene Ambientale) di cui all’art. 49 del decr. legisl. n. 22/1997 ed  art. 238/ del decr. legisl. n. 152/2006. Il Tribunale di Venezia riformava parzialmente la decisione di primo grado sulla premessa che le tariffe TIA1 e TIA2 fossero state ritenute dalla Cassazione avere NATURA TRIBUTARIA in quanto mera variante della TARSU ,e, quindi, non assoggettabile ad IVA, anche per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 236/2009. Avverso la sentenza del Tribunale di Venezia è stato proposto ricorso per Cassazione per avere assimilato la TIA 1 alla TIA2. Il Supremo Collegio ha proceduto alla disamina del quadro normativo di riferimento, con particolare attenzione alla disciplina che ha caratterizzato il […]

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