La modifica del classamento catastale necessita di rigorosa motivazione
In esito al ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTR Puglia, concernente un AVVISO DI ACCERTAMENTO PER ESTIMI CATASTALI relativo ad un immobile inserito dal Comune di Lecce in una microzona oggetto di revisione ai sensi dell’art. 1, comma 335, della Legge n. 311/2004, la Corte di Cassazione- Sez. VI Civile – con l’Ordinanza n. 16631/2018, pubblicata in data 25 /6/2018, ha rigettato il gravame per infondatezza dei due motivi eccepiti dalla ricorrente. Con il primo motivo, l’Agenzia ha sostenuto la violazione dell’art. 39 del D.L. n. 546/1992 in relazione all’art. 360, n. 3, del c.p.c., per non avere la CTR sospeso il processo, stante la pendenza di un giudizio dinanzi al Consiglio di Stato riguardante la revisione del classamento. Sul punto, la Suprema Corte ha ritenuto che essendo stata pubblicata la sentenza in data 14/12/2016, non ricorreva più l’ipotesi di sospensione necessaria di cui al decr. legisl. n. 150/2015, bensì solo l’applicabilità della facoltà discrezionale del giudice di disporre la sospensione. Con il secondo motivo la ricorrente ha denunciato la violazione dell’art. 1, c. 335, della L. n.311/2004, non avendo il giudice proceduto ad una verifica della esistenza di uno scostamento significativo del rapporto fra i […]
Attenzione!Per visualizzare il contenuto dell'articolo è necessario essere autenticati!
Per accedere fai click
quiSe non sei abbonato clicca
qui per richiedere l'attivazione di un utenza