Per le Sezioni Unite della Cassazione il sovracanone idroelettrico ha natura tributaria
La Sezioni Unite della Cassazione sono state chiamate a dirimere una vertenza relativa all’applicazione dell’art. 1, comma 137, della Legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012), che ha esteso, con decorrenza dal primo gennaio 2013, i sovracanoni idroelettrici di cui alla Legge n. 959/2953, a tutti gli impianti di produzione di energia elettrica superiori a 220 kw di potenza media, le cui opere ricadano in tutto o in parte nei territori dei Comuni compresi in un bacino imbrifero montano già delimitati. Una società di produzione soggetta alla direzione e coordinamento dell’ENEL ha prodotto ricorso, con esito negativo, al TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE per la pretesa illegittimità del sovracanone richiesto dal CONSORZIO DEI COMUNI DEL BACINO MONTANO DELL’ADIGE DELLA PROVINCIA DI VERONA., per cui la stessa ha proposto appello al TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE (TSAP) che lo ha rigettato, negando la violazione degli artt. 23 e 119 della Costituzione, nonché del d.lgs. n. 23/2011 di attuazione del Federalismo Fiscale. Il TSAP ha interpretato l’art. 1, comma 137 della Legge n. 228/2012, nel senso che esso destina il prelievo alla prosecuzione di interventi infrastrutturali senza la condizione che questi siano già iniziati, con la conseguenza che la destinazione di tale […]
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