Province e citta’ metropolitane all’inseguimento del tributo per le funzioni di tutela dell’ambiente (tefa)


La storia del TEFA inizia con il d. lgs 504/92 che, nelle disposizioni contenute all’articolo 19,  istituisce il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente (TEFA), commisurandolo alla superficie degli immobili assoggettata dai comuni alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU). ART. 19 comma 2.   Il   tributo   è commisurato   alla   superficie   degli    immobili  assoggettata  dai  comuni  alla  tassa per lo smaltimento dei  rifiuti  solidi urbani  ed  è  dovuto  dagli   stessi   soggetti   che,   sulla   base  delle disposizioni  vigenti, sono tenuti al pagamento della predetta tassa.  Soggetti passivi sono gli stessi obbligati al pagamento della tassa e, successivamente, ai sensi dell’art. 49, comma 17, del D. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, anche i soggetti tenuti al pagamento della tariffa di igiene ambientale (TIA). Tralasciando la questione della commisurazione sulla superficie, oggetto di chiarimenti ministeriali non condivisi da parte della dottrina, l’art. 264, comma 1, lett. n), del D. Lgs. n. 152 del 2006 dispose l’abrogazione del tributo provinciale a partire dall’entrata in vigore della parte quarta dello stesso decreto. Sarà il D. Lgs. 16 gennaio 2008, n.4, recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in materia […]

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