Negato il risarcimento dei danni per la presenza di animali selvatici sulla strada


Nella causa per risarcimento promossa da un cittadino per i danni causati alla propria auto da un cinghiale che attraversava una strada provinciale, il Tribunale di Siena, riformando ka sentenza del Giudice di Pace, rigettava la domanda e l’automobilista proponeva ricorso per Cassazione. Il ricorrente sosteneva –tra gli altri motivi – che il cartello stradale recante l’avviso di pericolo per la presenza di animali selvatici non costituiva misura di protezione sufficiente ed idonea a garantire la sicurezza della strada. La Corte di Cassazione, Sez. III Civile, con l’Ordinanza n. 16808/2018, ha affermato, in primo luogo, seguendo l’orientamento giurisprudenziale di legittimità, che il danno cagionato dalla fauna selvatica ai veicoli in circolazione, non è risarcibile in base alla presunzione di cui all’art. 2052 del cod.civ., inapplicabile per la natura stessa degli animali selvatici, ma soltanto in base ai principi dell’art. 2043 cod. civ., anche con riguardo all’onere della prova circa l’individuazione del comportamento colposo imputabile all’ente pubblico. Il Supremo Collegio, quanto, poi, alla pretesa responsabilità dell’Ente proprietario della strada (nel caso in esame la Provincia di Siena) per non  avere posto  in essere, oltre al CARTELLO SEGNALETICO, alcuna altra misura a protezione degli utenti della strada, ha dichiarato che non risulta […]

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