Legittima la rilevazione con video ripresa del transito del veicolo nella corsia preferenziale fuori del centro abitato
La Corte di Cassazione, SEZIONE II CIVILE, con l’Ordinanza n. 20222 del 2018, ha dichiarato la legittimità della rilevazione del transito in divieto di un’autovettura nella corsia riservata ai mezzi pubblici al di fuori del centro storico, effettuata con apparecchio di video sorveglianza. La causa è stata introdotta da un automobilista in opposizione all’ordinanza ingiunzione per violazione del Codice della Strada, rigettata dal Giudice di Pace e confermata dal Tribunale di Roma, nella considerazione che l’ipotesi del divieto di transito su corsia riservata ai mezzi pubblici, ubicata al di fuori del centro storico rientrasse tra quelle per le quali è consentita la rilevazione dell’infrazione mediante apparecchiature automatizzate. Nel ricorso per Cassazione l’automobilista ha denunciato diverse violazioni della sentenza del Tribunale, tra le quali: la mancata produzione da parte della Prefettura e del Comune della documentazione fotografica attestante la presenza della corsia preferenziale e la circolazione in essa dell’autovettura sanzionata; l’utilizzo di una apparecchiatura omologata per le zone a traffico limitato; violazione e falsa applicazione degli articoli 421 e 437 del c.p.c. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché il ricorrente non censura la violazione del criterio di riparto dell’onere della prova, bensì il fatto che i giudici abbiano ritenuto […]
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