I contributi di bonifica legittimi solo se i lavori del Consorzio arrecano un beneficio diretto al fondo
La Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza ha promosso il giudizio di legittimità costituzionale della L.R. n. 11/2003 della Regione Calabria recante “Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica” nell’ambito del ricorso proposto dal proprietario di un immobile situato all’interno del comprensorio contro il Consorzio di bonifica integrale dei bacini meridionali del Cosentino ed Rquitalia avverso una cartella di pagamento dei contributi per l’anno 2010, sostenendo la mancanza di un beneficio diretto per il fondo derivante dall’attività del Consorzio, previsto dal R.D. n. 215/1933 quale presupposto per l’applicazione del contributo. La CTP ha fatto richiamo alla giurisprudenza della Corte costituzionale (in particolare la sent. N. 55/1963) secondo cui l’art. 59 del R.D: n. 215/1933 delinea una prestazione patrimoniale ricompresa nell’art. 23 della Costituzione, sostanzialmente legittima solo se determinata sulla base ed in proporzione dei benefici derivanti dalla bonifica, ed alla consolidata giurisprudenza di legittimità (tra cui la sent. Cassazione n. 11801/2013) la quale ha chiarito che il vantaggio deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile dal singolo fondo a causa della bonifica, idoneo a tradursi in una qualità del fondo, non essendo sufficiente un beneficio relativo al complessivo territorio e meramente derivante […]
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