Il canone forfettario per i consumi idrici illegittimo nel  giudizio della Cassazione


Il Giudice di Pace di Agrigento aveva respinto la richiesta di un utente di restituzione delle somme pagate al Comune di Aragona nel periodo 2004—2013 per consumi idrici calcolati in misura forfettaria anziché sugli effettivi consumi ed anche in assenza dell’impianto di depurazione.  Il Tribunale accoglieva integramente l’impugnazione, condannando il Comune  alla ripetizione dell’indebito , nella considerazione che, sebbene il servizio di fornitura dell’acqua abbia natura pubblicistica, il rapporto di utenza ha fonte privatistica con la conseguenza che il corrispettivo non possa essere calcolato forfettariamente ma sulla base dell’effettivo consumo. Sul ricorso del Comune, la Corte di Cassazione –Sez. VI Civile con la sentenza n. 25794/2018, pubblicata il 10 ottobre 2018, ne ha dichiarato la  inammissibilità in quanto la stessa Corte aveva con precedente sentenza n. 8391/2017 confermato la decisione del Tribunale di Agrigento identica a quella oggetto del procedimento in questione ponendosi in linea di continuità con la consolidata giurisprudenza nella stessa materia; dello stesso tenore altre due ordinanze n. 12037/2017 e n. 12870/2017, riguardanti il servizio idrico, aventi come parte ricorrente ancora il Comune di Aragona. Il Supremo Collegio ha ritenuto infondato il ricorso nel rilievo che il pagamento richiesto dal Comune non corrisponde al c.d. MINIMO GARANTITO  […]

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