Il fermo amministrativo della vettura non esenta dal pagamento della tassa automobilistica regionale
La Corte Costituzionale, con l’ordinanza n. 192 del 2018 depositata il 5 novembre 2018, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8 quater della Legge Regionale della Toscana n. 49 del 2003 introdotto dalla L.R. n.35/2012, promosso dalla CTP di Napoli nel procedimento avviato da un contribuente nei confronti della Regione Toscana e dell’Agente della Riscossione, avente ad oggetto una cartella esattoriale per il pagamento della tassa automobilistica regionale relativa ad un veicolo sottoposto a fermo amministrativo. Ad avviso del giudice della CTP di Napoli, la norma censurata contrasterebbe con l’art. 117, comma 2, lettera a) e con l’art. 119 della Costituzione per la stessa ragione per cui la Corte Costituzionale con la sentenza n. 288 del 2012 aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale di altra norma regionale di identico contenuto della Regione Marche. La Regione Toscana ha eccepito la inammissibilità o la non fondatezza della questione in quanto trattasi di una situazione identica a quella dichiarata non fondata con la sentenza n. 47/2017. Riguardo a tale sentenza, la Corte ha affermato che questa ha chiarito come il FERMO AMMINISTRATIVO (al quale è correlata la esenzione dal pagamento del tributo di cui all’art. 5, c. 37 del D.L. n.953/1982) […]
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