La decadenza quinquennale per l’accertamento ICI dall’anno successivo a quello della omessa dichiarazione
Sul termine di decadenza per l’accertamento d’ufficio dell’ICI da parte del Comune, la Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 28046/2018, pubblicata il 2 novembre, ha confermato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui, con riguardo alla fattispecie di omessa dichiarazione il termine per la notifica dell’atto è quello del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione doveva essere presentata, e, quindi, con riferimento all’anno di imposta 2006, poiché l’obbligo della dichiarazione scadeva il 31 luglio 2007, la notifica andava effettuata entro il 31 dicembre 2012. La questione è insorta a seguito del ricorso per Cassazione del Comune di Bordighera avverso la sentenza della CTR della Liguria che aveva dichiarato la decadenza del potere impositivo dell’Ente che aveva notificato l’atto di accertamento in data 27 novembre 2012, data che invece è stata giudicata tempestiva dalla Suprema Corte in quanto conforme al dettato dell’art. 1, comma 161, della Legge n.296/2006 e, per tale motivo, il ricorso del Comune è stato accolto e cassata la sentenza della CTR. In margine a tale sentenza, giova ricordare che il termine di decadenza dei cinque anni recato dal citato articolo 1, c. 296 della Legge 296/2006 è fissato al 31 dicembre del quinto anno […]
Attenzione!Per visualizzare il contenuto dell'articolo è necessario essere autenticati!
Per accedere fai click
quiSe non sei abbonato clicca
qui per richiedere l'attivazione di un utenza