In materia di imposta sulla pubblicità, l’assoggettamento del MARCHIO di impresa, la firma a stampa dell’accertamento, la solidarietà tra soggetti passivi
La CTR dell’Emilia Romagna ha accolto l’appello di un contribuente riformando la sentenza di primo grado ed annullando l’avviso di accertamento per imposta di pubblicità emesso in relazione a due striscioni esposti in un cantiere edile, nel territorio del Comune di Cesena, per l’anno 2007. Con tale decisione è stato ritenuto in primo luogo che la CTP di Forlì avrebbe dovuto rilevare il difetto di legittimazione della soc. ICA (concessionaria ex art. 53 del decr. legisl. n.446/1997 delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell’icp nel comune di Cesena) in quanto la sostituzione a stampa della firma autografa del responsabile del procedimento era carente del provvedimento dirigenziale autorizzativo; inoltre per la insussistenza della natura pubblicitaria del MARCHIO dell’impresa costruttrice della GRU negli striscioni, ed infine per l’erronea applicazione della sanzione per omessa dichiarazione della pubblicità che sarebbe dovuta incombere sulla società che eseguiva i lavori edili. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 30050/2018 della Sez.V Civile, pubblicata il 21 novembre 2018, intervenuta a decidere sul ricorso proposto dalla ICA, ha ritenuto di accoglierlo per la fondatezza di tutti i motivi posti a sostegno. In primo luogo, ad avviso del Supremo Collegio, riguardo alla sottoscrizione degli avvisi di accertamento […]
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