Legittima la cancellazione dell’ipoteca legata alla cartella esattoriale solo a seguito di sentenza passata in giudicato


Sul ricorso proposto da Equitalia Sud avverso la sentenza della CTR Lazio  relativa ad un AVVISO DI ISCRIZIONE IPOTECARIA DI IMMOBILI  emesso a garanzia di importi dovuti per cartelle di pagamento non soddisfatte, la Corte di Cassazione è intervenuta con l’Ordinanza n. 31443/2018, che ha parzialmente accolto le ragioni addotte dal ricorrente. Il contribuente aveva sostenuto la irregolarità dell’iscrizione per non essere stata preceduta dalla notifica di una intimazione ad adempiere nonostante fosse trascorso oltre un anno dalla notifica delle cartelle cui si riferiva la garanzia, ma la CTP rigettava l’impugnativa e la CTR accoglieva l’appello cui Equitalia ha  prodotto ricorso per Cassazione. La Corte ha giudicato infondato il motivo co cui è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.e dell’art. 56 del decr. legisl. n. 546/1992 per avere la CTR ordinato la cancellazione dell’iscrizione ipotecaria nonostante il contribuente non avesse reiterato in appello la relativa domanda; la infondatezza si basa sul fatto che, ad avviso della >Corte, sia da escludere la novità della domanda in appello qualora la diversa pretesa sia già virtualmente compresa in quella formulata con l’atto introduttivo del giudizio. Per quanto riguarda la censura della sentenza CTR per non avere considerato che in […]

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