La notifica al Prefetto anziché al Ministro Interni può rendere nulla l’opposizione al verbale di violazione di norme del codice della strada


Un automobilista ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Parma di rigetto dell’appello contro la decisione del Giudice di pace relativa ad un VERBALE PER VIOLZIONE DEL CODICE DELLA STRADA notificato dalla Polizia Stradale. Il ricorrente con il primo motivo ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale,  nel disattendere l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della Prefettura di Parma in luogo del Ministero dell’Interno, ha ritenuto che l’eventuale annullamento del giudizio di primo grado non avrebbe fatto altro che determinare l’inevitabile conferma del verbale impugnato. La Corte di Cassazione – Sez. II Civile – con l’ordinanza n. 1661/2019, pubblicata il 22 gennaio 2019,ha ritenuto infondato tale motivo poiché la giurisprudenza di legittimità è concorde nel  riconoscere che, in tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme del codice della strada, la  legittimazione passiva è delle singole amministrazioni  cui appartengono i vari corpi autorizzati alle contestazioni e, nel caso della polizia stradale, del Ministero dell’Interno, con notificazione dell’atto introduttivo all’Avvocatura Distrettuale dello Stato. Si tratta di una circostanza rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, con la conseguenza che, in difetto, ne consegue la nullità di tutti gli atti del […]

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