Il verbale per la sosta vietata fuori della corsia preferenziale non   può essere elevato dal dipendente della società del trasporto pubblico


Un verbale di accertamento di sosta vietata in corrispondenza delle strisce pedonali è stato impugnato dinanzi al Giudice di pace (che l’ha accolto) per essere stato elevato da un dipendente della società GTT concessionaria del trasporto pubblico locale a Torino, al di fuori, quindi, dell’ambito dei poteri di accertamento attribuiti dall’art. 17, comma 113, della Legge n. 127/1997. Il Tribunale di Torino ha rigettato l’appello principale in relazione alla compensazione delle spese ed ha accolto quello incidentale proposto  dall’Amministrazione, ritenendo che il potere dei dipendenti delle aziende di trasporto pubblico locale di accertare le infrazioni alla disciplina della circolazione stradale non fosse limitato alle infrazioni verificatesi sulle corsie di marcia o sulle aree di sosta riservate ai mezzi pubblici, ma fosse un potere generale esteso all’intero territorio comunale. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3404/2019, della Sez. II Civile, ha ritenuto di non doversi discostare dall’orientamento espresso con la sent. n. 2073/2016 la quale, superando i difformi precedenti, ha stabilito che: “in tema di accertamento delle violazioni delle norme del codice della strada, i dipendenti di aziende esercenti il trasporto pubblico di persone, aventi funzioni ispettive, ai quali, ai sensi dell’art. 17, comma 133, della L. n. 127 […]

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