Le pubblicità sui carrelli della spesa nei supermercati si considerano in connessione tra loro ai fini dell’imposta


In tema di Imposta Comunale sulla Pubblicità (I.C.P.), «la pubblicità realizzata sui cartelli mobili bifacciali posti fronte retro, posizionati in ogni carrello della spesa presso supermercati o centri commerciali, ove riguardino il medesimo soggetto o la stessa ditta commerciale ed abbiano identico contenuto, possono considerarsi un unico messaggio pubblicitario, ai sensi dell’art. 7, comma 5, del D.Lgs. n. 507 del 1993, in quanto assolvono a un’unitaria funzione pubblicitaria». È il principio di diritto affermato dall’Ordinanza emessa dalla Corte di Cassazione n. 953 del 2019 (cui dovrà attenersi la CTR di Perugia, in diversa composizione) nell’ambito di una controversia avente a oggetto, appunto, un avviso di accertamento riguardante l’imposta locale sulla pubblicità, emesso dalla società concessionaria del Comune di Terni per l’accertamento del tributo, nella specie, di cartelli mobili bifacciali posti fronte retro, posizionati in ogni carrello della spesa presso supermercati o centri commerciali che riguardano, tuttavia, diversi soggetti. In particolare, la questione controversa consisteva nel verificare se detti cartelli pubblicitari erano da considerarsi quale diffusione di messaggi collocati in connessione tra loro e se, «agli effetti del calcolo della superficie pubblicitaria», i cartelli apposti sui cartelli della spesa dovevano, o meno, intendersi come un «unico mezzo pubblicitario» o «riferibili al […]

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20 giugno 2017


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