Intervento della Cassazione sul modello di convenzione Ocse contro le doppie imposizioni
CORTE DI CASSAZIONE sentenza n.20677 del 29.05.2012 L’art. 4 della Legge 80/2003 (c.d. legge delega per la riforma fiscale) ha immaginato, al fine di garantire la competitività del nostro sistema produttivo nazionale, “… l’introduzione nell’ordinamento italiano di una definizione della nozione stabile organizzazione sulla base dei criteri definibili dagli accordi internazionali contro le doppie imposizioni”. La necessità di dare una definizione alla nozione di stabile organizzazione è giustificata, per ciò che riguarda le Imposte Dirette, dall’esigenza di circoscrivere gli ambiti e i criteri di tassazione dei soggetti non residenti operanti nel territorio dello Stato al fine di evitare il fenomeno della doppia imposizione. Inoltre ai fini Iva, la stabile organizzazione assume, invece, rilevanza relativamente al presupposto territoriale dell’imposta; in particolare il concetto di stabile organizzazione consente l’individuazione del presupposto territoriale di determinate operazioni di prestazione di servizi effettuate da soggetti non residenti, nonché l’individuazione del soggetto passivo d’imposta (c.d. debitore d’imposta). L’atteggiamento assunto dall’Amministrazione Finanziaria italiana si rispecchia nella Circolare n. 7/1496 del 30 aprile 1977, la quale testualmente afferma che “…per quanto concerne l’individuazione dell’esistenza di una stabile organizzazione si rileva che, in mancanza di una definizione legislativa, occorre far […]
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