La Corte dei Conti nega la possibilità per il Comune di destinare al personale della Polizia locale i proventi delle sanzioni del Codice della strada


La Sezione Autonomie della Corte dei Conti, nell’adunanza del 12 marzo 2019,  ha emesso la deliberazione n. 5/2019/QMIG in risposta alla questione interpretativa sollevata dalla Sezione Regionale di Controllo della Lombardia, circa la possibilità di destinare al fondo per il lavoro straordinario del personale addetto ai servizi di polizia locale parte dei proventi derivanti dalle sanzioni pecuniarie amministrative per violazioni del Codice della strada, ai sensi dell’articolo 208 del decr. legisl. n. 285/1992. Il problema scaturisce dalla richiesta del Comune di Milano alla Sez. Regionale di controllo della Lombardia, articolata in tre quesiti riguardanti l’applicazione del comma 4, lettere b) e c) dell’art. 208 citato e del nuovo CCNL  sottoscritto il 21/8/2918. La Corte ha enunciato i seguenti principi di diritto, cui dovranno adeguarsi tutte le Sezioni regionali di controllo ai sensi dell’art. 6, comma 4, del D.L. n. 174/ 2012: “La quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni del Codice della strada, che gli enti possono destinare, ai sensi dell’art. 208 del decr. legisl. n. 285/1992, al Fondo risorse decentrate, per gli incentivi monetari da corrispondere al personale della polizia locale impegnato in progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzato alla sicurezza urbana e stradale, […]

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