La casa di cura di un ente religioso che svolge attività sanitaria in regime di convenzione paga l’ici
Nel ricorso per Cassazione avverso la sentenza della CTR Toscana che aveva riconosciuto la esenzione dall’ici ex art- 7, lettera b) del decr. legisl. n.504/1992, per l’immobile nel quale un Istituto religioso svolgeva attività sanitaria in regime di convenzione, il COMUNE DI AREZZO ha sostenuto che tale attività, in quanto diretta alla produzione di beni e servizi, dovrebbe essere inquadrata nell’ambito di quelle che rivestono carattere commerciale. Ad avviso del Comune la sentenza, senza svolgere alcuna verifica, si sarebbe limitata in maniera superficiale a rilevare i caratteri di solidarietà sociale dell’attività svolta dall’istituto senza valutare se nel suo insieme questa avesse o meno natura commerciale. Né sarebbe stata data una coretta interpretazione della circolare ministeriale n. 2/DF del 26/1/2009 per la quale deve esistere un carattere di esclusività e non di prevalenza della prestazione svolta in regime di convenzione escludendo che tale orientamento si ponga in contrasto con la successiva pronuncia n. 14530 del 2010. La Corte di Cassazione, con la sentenza n.10124 – Sez. V Civile – del 2019, ha ritenuto in primo luogo che in tema di ici deve essere escluso dall’esenzione un fabbricato nel quale un ente religioso che svolga un’attività a dimensione imprendiitoriale anche se non […]
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