La TARI per gli agriturismi non può essere assimilata a quella per gli alberghi e per i ristoranti
L’IFEL ha emanato in data 6 maggio 2019 una NOTA DI APPROFONDIMENTO a margine della sentenza del Consiglio di Stato n. 1162/2019 che ha dichiarato la illegittimità delle delibere comunali che assimilano la TARI per gli agriturismi a quella per gli alberghi ed i ristoranti. La vicenda trae origine dalla decisione del TAR Umbria che, sul ricorso presentato da alcune aziende agrituristiche aveva ritenuto che, sebbene l’attività agricola fosse da classificarsi come utenza non domestica, ciò non avrebbe dovuto comportare che si trattasse di rifiuti provenienti da attività commerciale, in quanto gli agriturismi svolgono attività agricola, qualificabile come tale ai sensi dell’art. 2135 del Codice Civile. Di conseguenza aveva giudicato illegittime le delibere adottate dal Comune per avere riservato pari trattamento a situazioni intrinsecamente dissimili. Nell’appello al Consiglio di Stato il Comune ha richiamato l’applicazione del c.d. “metodo normalizzato” di cui al D.P.R. n. 158/1999 e, quindi, in assenza di una specifica classificazione per l’attività agrituristica, l’Ente aveva optato per l’assimilazione alla categoria alberghiera, risultando questa la più affine. Il Consiglio di Stato ha rilevato che: in vista del proporzionato, ragionevole ed adeguato uso della discrezionalità tecnica, l’articolo unico, commi 659 e 660 della L. n. 147/2013, stabilisce che al […]
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