L’imposta di soggiorno solo per i Comuni compresi  negli elenchi regionali che individuano le località turistiche e le città d’arte


In tema di istituzione dell’imposta di soggiorno, ex art. 4, I comma, decr.legisl.n.  23/2011, violano il principio di riserva di legge i Comuni, diversi dai capoluoghi di provincia e dalle Unioni dei comuni, che deliberano il tributo  non essendo compresi negli «elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte» nonché ove detti elenchi non siano stati affatto predisposti.. E quanto deciso dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1614/2019 (Pubbl. in data 11/03/2019), la quale offre importanti argomentazioni sui limiti applicativi dell’art. 4, comma I, D.Lgs. 23/2011 concernente i soggetti legittimati ad  istituire l’imposta locale di soggiorno (anche detta ICS). Nel caso di specie il Comune di VERGATE, soccombente in ambo i gradi di giudizio, aveva deliberato per l’istituzione dell’ICS e adottato anche il relativo regolamento, atti  che venivano però impugnati, dinanzi al TAR, da tre strutture ricettive. I giudici di prime cure accoglievano le doglienze delle strutture rilevando che il Comune resistente non rientrasse in nessuno tra soggetti legittimati all’imposizione. Fuor dubbio che l’ente coinvolto non fosse né un capoluogo di provincia, né una Unione di Comuni, il problema infatti si poneva in ordine ai «comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte» anche perché […]

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