Il Comune risponde per mancata vigilanza dei danni causati dalla caduta di un cartellone pubblicitario


La Corte di Cassazione – Sezione III Civile – con l’Ordinanza n. 16295 del 18 giugno 2019 – ha accolto il ricorso proposto avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che, riformando parzialmente la pronuncia del Tribunale, aveva confermato l’esclusione di responsabilità di ROMA CAPITALE per i danni causati dalla caduta sulla strada  di un CARTELLONE PUBBLICITARIO  ad una cittadina che procedeva alla guida di un motoveicolo. Le censure alla sentenza impugnata muovono  sostanzialmente sulla responsabilità del Comune ex art. 2051 Cod. Civ. in elazione alla omessa vigilanza dell’impianto pubblicitario che, se anche affidato alla gestione della società, rimaneva comunque nella custodia dell’Ente in virtù  dell’art. 14 del Codice della Strada, in ragione anche dello specifico dovere derivante dall’art. 28 del Regolamento comunale delle affissioni e pubblicità adottato dal Comune di Roma con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 289/1994. La Suprema Corte ha avuto modo di affermare che la sentenza dei giudici di appello è fondata su una interpretazione della norma del codice civile non coordinata con le disposizioni di rango secondario : infatti, l’art. 14 del Codice della strada prevede genericamente per il Comune l’obbligo di manutenzione degli impianti  ai fini della fluidità della circolazione, mentre […]

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